Art. 1 – Denominazione e sede |
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto in essa previsto all’art. 18, nonché agli articoli
36 e ss del codice civile e delle disposizioni della legge 7 dicembre 2000 n.383 “Disciplina delle associazioni di promozione
sociale” è costituita l’associazione di promozione sociale denominata “AMAMI a.p.s.” per la promozione e lo sviluppo di un
corretto ed efficiente sistema sanitario e di un sereno rapporto tra medici e pazienti.
L’Associazione ha attualmente sede in Roma, Via Giovanni Antonelli 47. L’eventuale mutamento della sede non comporterà la modifica del presente statuto.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’Associazione è indipendente, apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. |
Art. 2 – Scopi ed attività |
Attraverso l’attività di promozione sociale complessivamente svolta, l’Associazione si propone di conseguire effetti positivi per
l’intera collettività. L’Associazione, senza scopo alcuno di lucro, ha per obiettivo l’operare in campo sociale, culturale,
cooperativistico e istituzionale al fine di promuovere ogni iniziativa diretta a proporre un sistema sanitario efficiente ed
economico ed a promuovere:
– La tutela degli operatori sanitari e dei pazienti,
– L’economicità della gestione dei servizi sanitari
– La conoscenza di modelli sanitari di altri Paesi e l’aggiornamento dei servizi sanitari che possono essere offerti anche
mediante ricorso alla tecnologia,
– L’instaurazione di un corretto rapporto tra gli operatori sanitari ed i pazienti improntato alla massima lealtà e fiducia reciproca;
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione:
– Sviluppa l’ organizzazione e la partecipazione di manifestazioni pubbliche a sostegno dei propri fini statutari.
– Promuove ed organizza ricerche, corsi, seminari, dibattiti, incontri e convegni per diffondere una reale cultura in materia di
sanità, di responsabilità degli operatori sanitari e dei diritti ed obblighi di tutti i gestori e gli utenti dei servizi sanitari.
– Procede alla creazione e gestione di biblioteche, centri di documentazione anche tramite l’applicazione delle nuove tecnologie
informatiche al fine di raccogliere materiale documentario.
– Opera per la costruzione di una rete italiana e internazionale per lo scambio di informazioni, progetti e iniziative in materia di
sanità e servizi sanitari.
– Promuove, organizza e gestisce borse di studio e corsi di formazione, promuove la pubblicazione di monografie e/o periodici,
si propone di realizzare siti internet, costituire banche dati, fornire servizi e consulenza on-line sui temi oggetto delle proprie
iniziative.
– Propone in ogni sede istituzionale tutte le riforme legislative e normative necessarie o opportune per raggiungere modelli
organizzativi efficienti del sistema sanitario, promuovere il governo clinico e per restituire serenità e fiducia al rapporto medico –
paziente, quali, in via meramente esemplificativa, l’istituzione di un osservatorio nazionale sul contenzioso e sull’errore medico,
la creazione di idonei strumenti atti a prevenire e/o a definire in sede stragiudiziale le controversie tra medici e pazienti,
l’istituzione di un fondo nazionale che indennizzi le conseguenze dell’alea terapeutica, l’istituzione e la proposizione alla
magistratura di strumenti di supporto tecnico scientifico che consentano, in caso di controversie, di accertare la rigorosa verità
scientifica, ecc.
– Realizza tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.
– Promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo scientifico e medico, istituzionali e politiche, sociali e
culturali.
– Collabora con enti pubblici o privati e con altre associazioni che, anche in via occasionale o contingente, possano contribuire
al proseguimento degli scopi sociali;
– Presta collaborazioni esterne, continuative o saltuarie, con testate giornalistiche, televisive e radiofoniche per l’acquisizione e
la divulgazione di materiali informativi e dei fini dell’Associazione;
– Collabora con il mondo dei blog e del web.
L’Associazione è legittimata a:
a) Promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela degli interessi dell’associazione;
b) Intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le
finalità generali perseguite dall’Associazione;
c) Ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle
finalità di cui alla lettera b.
d) Intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le attività
dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili
della persona.
L’Associazione non persegue fini di lucro e in quanto ente non commerciale di tipo associativo nel rispetto di quanto previsto
dalla L.383/2000 ispira il suo Statuto e ordinamento ai seguenti principi e regole:
– Rispetto del divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;
– Obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti gli organismo di controllo previsti dall’ordinamento e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
– Assicurare la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative per garantire l’effettività del rapporto
medesimo con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
A tal fine le norme del presente statuto dettano regole per la partecipazione degli associati con diritto di voto all’approvazione
e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’associazione, ispirate al principio della
delega, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale;
– Obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto finanziario ed economico secondo le modalità del presente
Statuto;
– Libera eleggibilità degli organismi dirigenti attraverso la partecipazione di tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte
all’Associazione nazionale all’ Assemblea convocata con idonee forme di comunicazione e pubblicizzazione, che deve altresì
essere assicurata riguardo alle deliberazioni assembleari ed ai rendiconti;
– Intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa. |
Art. 3 – Patrimonio |
Non avendo l’Associazione fini di lucro, il suo patrimonio è rappresentato dai contributi degli associati e dalle erogazioni in
favore dell’Associazione. Esso è destinato ai fini dell’Associazione ed alle spese di organizzazione e di gestione della stessa.
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il C.D. deve
predisporre il rendiconto da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto deve essere approvato dall’Assemblea
degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. |
Art. 4 – Risorse economiche |
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
– Quote di coloro che si iscriveranno all’Associazione; i contributi volontari eventualmente versati dagli associati o da soggetti
non iscritti all’associazione;
– Entrate derivanti da eventuali donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari;
– Erogazioni provenienti dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di
specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
– Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale anche se non specificate nel
presente statuto;
L’Associazione conserverà per tutto l’arco di tempo stabilito dalla legge la documentazione con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa a tutte le risorse economiche specificate nel presente articolo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. I proventi dell’attività dell’Associazione
non potranno in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. |
Art. 5 – Soci |
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, le persone
giuridiche, gli enti, le associazioni e le società scientifiche che accettino gli articoli del presente Statuto e del regolamento, ove
esistente, che condividano gli scopi dell’Associazione e che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro
raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà
specificare le proprie generalità. In base alle disposizioni di legge in materia di privacy (D.lgs. 196/2003) tutti i dati personali
raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del socio.
All’ atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio
Direttivo ed approvata in sede di rendiconto finale dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti, ove
esistenti. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. L’Associazione si compone di quattro categorie di soci: fondatori,
effettivi, onorari e aggregati.
Sono fondatori i soci intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono soci onorari quelli il cui operato si è distinto per la causa dell’ Associazione . Sono soci effettivi quelli che si iscrivono
all’Associazione.
Sono soci aggregati le società scientifiche, le associazioni e gli altri enti che aderiscono all’A.M.A.M.I. nella loro interezza,
quali società o associazioni di persone.
I soci aggregati partecipano alle Assemblee nazionali mediante un numero di delegati proporzionale al numero dei loro iscritti
ed esattamente un delegato ogni 50 iscritti, fino ad un massimo di 50 delegati.
La quota associativa di tali soci aggregati dovrà essere fissata in misura maggiore rispetto a quella fissata per i soci effettivi
persone fisiche, ma non necessariamente corrispondente al quoziente risultante dalla moltiplicazione della quota dovuta dai soci
effettivi – persone fisiche moltiplicata per il numero degli iscritti all’ente o associazione che riveste la qualità di socio aggregato.
Sono soci onorari le persone od enti, il cui operato si sia manifestato inequivocabilmente a favore dell’Associazione e la cui
iscrizione sia deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio onorario è meramente onorifica, di tal che i soci onorari
non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di elettorato né attivo, né passivo. Il numero dei soci è
illimitato. Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa entro 10 giorni
dall’ammissione all’Associazione. Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali
sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite. L’associazione può in caso di particolare
necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esterno. Le quote associative sono
personali, intrasmissibili, non cedibili e non rimborsabili all’atto dell’uscita dall’Associazione. |
Art. 6 – Diritti dei soci |
La qualifica di socio fondatore, effettivo ed aggregato dà diritto a partecipare alla vita associativa e ad esprimere il proprio
voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione delle norme di statuto e di eventuali regolamenti. Detti soci hanno
diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi ed hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi
e dal presente Statuto.
Gli associati non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma potranno aver diritto al solo rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l’attività prestata, a condizione che questo sia previsto da apposita delibera del C.D. e sia previsto dal preventivo
annuale di spesa.
L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Gli associati
hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell’associazione, con esclusione dei dati protetti da
privacy. Tutti gli associati, tranne quelli onorari, hanno diritto di voto. |
Art. 7 – Doveri dei soci |
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in
ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno
dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore
morale, nel rispetto del presente Statuto, delle linee programmatiche emanate e delle leggi vigenti.
I soci devono collaborare, secondo le proprie capacità, all’allestimento ed alla realizzazione della attività previste nel
programma dell’Associazione, secondo i criteri di responsabilità e di autonomia.
I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Regolamento ove esistente, e delle delibere assunte dagli organi sociali ed al
versamento della quota associativa stabilita annualmente dal C.D. ed approvata dall’assemblea annuale. |
Art. 8 – Recesso/esclusione dei soci |
Si decade dalla qualità di socio: per recesso, per mancato versamento delle quote associative, per esclusione decisa dal
Consiglio Direttivo, a causa di morte o di eventi equiparati. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione
scritta da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso
del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 7, nel caso che abbia tenuto
comportamenti comunque contrari ai principi ispiratori dell’Associazione, per altri motivi che abbiano arrecato danno morale
e/o materiale all’associazione stessa, per aver riportato condanne penali per gravi reati. L’esclusione del socio è deliberata dal
Consiglio Direttivo.
Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione. La
decisione è appellabile dinanzi all’assemblea soci nella prima riunione utile. La decisione dell’assemblea è inappellabile.
I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei
contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione. |
Art. 9 – Sezioni Periferiche |
Su proposta del Consiglio Direttivo o sulla base di iniziative spontanee, con l’approvazione del Direttivo Nazionale potranno
essere istituite Sezioni Locali, denominate Sedi Periferiche dell’Associazione AMAMI.
Le Sezioni Locali potranno essere istituite per ogni Regione o Provincia italiana, laddove vi siano almeno 30 associati residenti
o domiciliati nel luogo in cui si intende aprire la sezione locale e laddove esistano ragioni di opportunità al fine di incrementare il
numero degli iscritti su determinati territori o di svolgere in essi l’attività associativa in modo più capillare o, comunque, più
efficace.
Le Sezioni Locali sono tenute ad organizzare almeno un incontro, dibattito, convegno o conferenza annuale sui temi
dell’Associazione, concordandone preventivamente il programma con il Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo
potrà nominare per ogni sezione locale un Coordinatore ed un Segretario, scelti tra gli iscritti all’Associazione Nazionale che
facciano parte del territorio in cui la Sezione locale insiste.
Il Coordinatore e/o il Segretario terranno rapporti di stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo Nazionale per lo
svolgimento dell’attività sociale sui territori sede delle Sezioni Locali. Essi non hanno alcun potere rappresentativo
dell’Associazione.
Né il Coordinatore né alcun altro componente delle Sezioni Locali possono assumere impegni per conto dell’Associazione. Essi non possono rilasciare interviste o dichiarazioni in nome e per conto dell’Associazione, a meno che queste non siano
concordate preventivamente con il Consiglio Direttivo Nazionale e non ne abbiano ricevuto espressa autorizzazione e delega
dal Presidente dell’Associazione.
L’inosservanza di detti divieti può comportare la chiusura della Sezione Locale e l’esclusione del socio dall’Associazione.
Le Sezioni Locali dell’Associazione non sono organi ma semplici suddivisioni interne dell’Associazione. |
Art. 10 – Organi |
Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea Nazionale; il Consiglio Direttivo Nazionale; il Presidente del Consiglio Direttivo
Nazionale; il Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale; il Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale; il Tesoriere del
Consiglio Direttivo Nazionale.
Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito. |
Art. 11 – Assemblea Nazionale |
L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano dell’associazione e si riunisce ogni anno in sessione non elettiva ed ogni tre anni in
sessione elettiva. Tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di partecipare
all’assemblea, hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, da quelli effettivi e dai delegati di quelli aggregati, come previsti dal
precedente art. 5 ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci.
Detta convocazione avviene mediante pubblicazione sul sito dell’Associazione AMAMI per almeno 30 giorni consecutivi prima
della data dell’assemblea e, ove possibile, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno 10 giorni prima di quello
fissato per l’adunanza.
L’Assemblea dei soci è convocata in sessione non elettiva almeno una volta all’anno ed in sessione elettiva almeno una volta
ogni tre anni. Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo, a maggioranza semplice, lo ritenga necessario e quando la richiede almeno
un decimo dei soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora ove si
tiene la riunione. In prima convocazione l’Assemblea é regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli
associati. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l’Assemblea é regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli associati presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea, salvi i casi di maggioranze qualificate, vengono prese a maggioranza dei soci presenti e
rappresentati per delega; possono essere espresse anche con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la
qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio, presente o rappresentato per delega, ed ogni
delegato di socio aggregato ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di altro socio
non amministratore. I membri del C.D. non possono rappresentare in assemblea altri soci per delega.
Possono partecipare all’assemblea nazionale, senza diritto di voto, tutti coloro che, pur non rientrando tra gli iscritti
all’Associazione, sono invitati da un membro del Consiglio Direttivo o da uno qualsiasi degli Associati, previa approvazione da
parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
Le sedute dell’Assemblea Nazionale possono essere trasmesse in diretta televisiva o per videoconferenza, videoregistrate, e
successivamente trasmesse attraverso canali televisivi, o in formato digitale tramite il sito Web dell’Associazione, mediante
download o videostreaming. Con l’adesione all’associazione, ciascun socio presta il proprio consenso alla eventuale diffusione
della propria immagine, a seguito della partecipazione al Congresso Nazionale.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal
segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e
dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L’Assemblea delibera sui seguenti argomenti:
a) Elegge il Presidente;
b) Elegge i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
c) Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d) Approva il conto preventivo annuale ed il rendiconto annuale predisposti dal Direttivo;
e) Fissa annualmente l’importo della quota associativa;
f) Decide inappellabilmente sull’impugnativa delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
g) Approva il programma annuale dell’Associazione;
h) Approva gli eventuali Regolamenti.
i) Approva le modifiche statutarie.
j) Delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.
Per l’approvazione di eventuali modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti all’ Assemblea in
seconda convocazione. Per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio a Ente con finalità simili, è
necessario il voto favorevole di 3/4 dei soci presenti alla Assemblea in seconda convocazione.
Per le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio è ammesso il voto per
corrispondenza. Detto voto deve essere espresso personalmente dal socio, in modo chiaro ed univoco con specifico
riferimento all’oggetto del voto e, in caso di modifiche statutarie, deve contenere l’esatta menzione dell’articolo che si intende
approvare con la votazione.
Il voto espresso per corrispondenza deve essere accompagnato da una fotocopia di un valido documento d’identità e deve
essere certificato, con ogni mezzo previsto dalla legge, in merito all’autografia della sottoscrizione. |
Art. 12 – Consiglio Direttivo Nazionale |
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea e composto da 10 membri eletti dall’Assemblea.
Fanno, inoltre, parte di diritto del Consiglio Direttivo i Coordinatori o, in loro vece, i Segretari delle Sezioni Periferiche ed un
rappresentante di ciascun Ente, Associazione e Società Scientifica, che abbia un numero di iscritti non inferiore a 500 soci. Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
E’ consentita la partecipazione a distanza, qualora la maggioranza dei membri presenti vi consenta.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente che deve essere eletto direttamente
dall’assemblea, il Vice Presidente, il Segretario ed Tesoriere, che vengono invece eletti dai membri del Consiglio Direttivo
stesso nella sua prima riunione. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. E’ convocato dal Presidente tutte le
volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.
Al C.D. possono partecipare, senza diritto di voto, a titolo di consulenti, soci e non soci espressamente invitati. Le sedute sono
valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed, a parità
di voti prevale il voto del Presidente.
Il C.D. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è investito dei suoi più ampi poteri per la gestione
dell’Associazione.
Ad esso spetta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
– Curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
– Redigere il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo;
– Stipulare gli atti ed i contratti inerenti all’attività associativa;
– Tenere i rapporti con le Istituzioni centrali e locali;
– Deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
– Redigere e presentare all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione.
– Valutare se accettare o meno le donazioni e lasciti a favore dell’Associazione.
– Compiere ogni atto ed operazione necessaria ed utile alla corretta amministrazione del Comitato, in ossequio al fine sociale
dello stesso.
– Stabilire eventuali compensi o rimborsi spese per consulenti e relatori, istituire borse di studio, stabilire se ed in che misura
sono dovuti rimborsi spese agli associati, previa rigorosa verifica della documentazione di spesa e delle previsioni di spesa
previste per l’anno cui le spese stesse si riferiscono.
– Avanzare richieste di finanziamento pubblici per le attività sociali. – Approvare la costituzione di Sezioni Localo dell’
Associazione. |
Art. 13 – Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale |
Il Presidente rappresenta l’Associazione. In caso di suo impedimento anche temporaneo, tale potere è conferito al
Vicepresidente. Detta le disposizioni necessarie per l’attuazione dei deliberati dell’assemblea e del C.D. e prende tutti i
provvedimenti necessari, anche esecutivi, per lo svolgimento delle attività dell’Associazione. Convoca e presiede l’assemblea e
C.D..
E’ eletto dall’assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. |
Art. 14 – Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale |
Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dal Consiglio stesso al proprio interno e rimane in carica per tre
anni. Sostituisce il Presidente in caso di suo legittimo impedimento e coordina i rapporti esterni dell’Associazione. |
Art. 15 – Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale |
Il Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale al proprio interno e rimane in carica
per tre anni. Garantisce l’organizzazione dell’Associazione e provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo
Nazionale, nonché alla redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. |
Art. 16 – Tesoriere |
Il Tesoriere è responsabile della tenuta di ogni documento avente rilevanza fiscale e dei registri contabili previsti dalla legge.
Qualora la contabilità dell’Associazione venga tenuta da professionisti esterni all’Associazione, il Tesoriere cura la tempestiva
trasmissione ad essi di ogni documento necessario ad una regolare tenuta della contabilità e fornisce ogni notizia utile alla
predisposizione di ogni atto o dichiarazione necessari a fini fiscali. |
Art. 17 – Incompatibilità, decadenze e cessazioni |
Ciascun socio può rivestire una sola carica direttiva. Il socio che ricopre cariche direttive in organi collegiali, decade dalle
stesse per mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni consecutive dell’organo di cui è componente. Il socio
che ricopre cariche direttive in organi monocratici, decade dalle stesse nel caso in cui dal grave inadempimento dei compiti
assegnati dal presente statuto, consegua la difficoltà di svolgimento della normale attività dell’Associazione. La decadenza è
dichiarata dal Consiglio Direttivo, previo accertamento della sussistenza dei presupposti indicati nei punti precedenti.
Nel caso di decadenza o cessazione per qualsiasi motivo dalla carica direttiva di uno o più componenti di un organo collegiale
elettivo, la carica è assunta ad interim dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo o in mancanza dal membro
più anziano del Consiglio Direttivo, fino a nuove elezioni.
Nel caso di decadenza o cessazione per qualsiasi motivo dalla carica direttiva di un organo monocratico elettivo si procede a
nuova elezione secondo le disposizioni del presente statuto. |
Art. 18 – Rendiconto economico finanziario |
Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo
contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di
entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le
maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e
può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla
chiusura dell’esercizio sociale. |
Art. 19 – Disposizioni finali |
Il Consiglio Direttivo Nazionale è delegato ad approvare le modifiche al presente Statuto che si rendessero necessarie per
osservare obblighi imposti dalla legge, da norme regolamentari o provvedimenti amministrativi, delle quali darà comunicazione
all’Assemblea alla prima occasione utile.
Per l’attuazione del presente statuto potrà essere approvato dal Congresso Nazionale un regolamento.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative. |